Tortura e impunità: il caso della Diaz secondo la Corte di Strasburgo

Sono passati quattordici anni dalle terribili giornate in cui una sconsiderata ed abnorme repressione poliziesca, sotto l’egida del governo Berlusconi-Fini, si è abbattuta sui movimenti anti-globalizzazione nelle giornate di Genova del luglio 2001.


Tortura e impunità: il caso della Diaz secondo la Corte di Strasburgo

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo stato italiano per non aver perseguito i colpevoli dei pestaggi perpetrati a Genova nel luglio 2001. E per non avere nemmeno una norma che reprime il reato di tortura. Consentendo, così, ancora una volta insabbiamenti e impunità. 

di Pietro Antonuccio

Sono passati quattordici anni dalle terribili giornate in cui una sconsiderata ed abnorme repressione poliziesca, sotto l’egida del governo Berlusconi-Fini, si è abbattuta sui movimenti anti-globalizzazione nelle giornate di Genova del luglio 2001. Tra i più selvaggi e cruenti episodi di quei giorni rimane indelebile l’irruzione effettuata dalla polizia nella notte tra il 21 e il 22 luglio all’interno della scuola Diaz, quando tutte le manifestazioni della giornata erano ormai terminate e niente di allarmante stava avvenendo all’interno della scuola che dava asilo ai manifestanti. 

I pestaggi che ne seguirono a freddo, a carico di persone inermi e per lo più colte nel sonno, con una spietata premeditazione, sono stati pure ricostruiti durante i tre gradi del processo penale svoltosi negli anni successivi fino alla sentenza della Corte di Cassazione del 2012.
Ma tutto questo iter giudiziario si è concluso con accertamenti molto limitati e condanne modeste e blande a fronte della estrema gravità dei fatti. La legislazione italiana, infatti, non prevede il reato di tortura e quindi i giudici hanno applicato le “ordinarie” figure di reato di abuso d’ufficio, maltrattamenti, lesioni personali, ecc.; in più hanno applicato la prescrizione che, nel tempo, ha estinto molti dei reati così contestati, nonché l’indulto che ha ulteriormente ridotto le pene comminate.
A questo si deve aggiungere che non è mai stata svolta un’inchiesta approfondita per individuare specificamente chi fossero gli agenti di polizia che hanno partecipato all’intervento nella scuola Diaz, così che la maggior parte di loro è rimasta del tutto ignota e del tutto impunita. Le autorità di polizia non hanno in alcun modo favorito, né alcuno le ha costrette a farlo, la ricostruzione delle presenze all’interno di quella “operazione”. 

Su tutto ciò (che si inscrive nella ricca galleria italiana dei fatti di enorme e gravissima portata che vengono annebbiati, insabbiati, deviati, pur di garantire l’impunità agli autori collegati al potere) è ora intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (qui il testo integrale della sentenza). 

Su richiesta di Arnaldo Cestaro, uno dei tanti manifestanti alloggiati quella notte presso la Diaz e che fu colto nel sonno dall’irruzione e pestato con fratture multiple nonostante la sua non giovane età (allora aveva 62 anni) e nonostante si fosse disposto seduto per terra con le braccia alzate, la Corte di Strasburgo ha riesaminato l’intera vicenda, pervenendo a conclusioni di drammatica evidenza.
Innanzitutto, la Corte ha rilevato come dagli atti stessi dei giudizi penali italiani emerge che la polizia aveva avuto tutto il tempo di preparare quella che era presentata come una “perquisizione” e che nessun evento improvviso o imprevisto si è poi verificato da parte dei manifestanti, da parte dei quali non è nemmeno stato fatto alcun tentativo di resistenza. Si deve quindi ritenere che tutta l’azione svolta dagli agenti intervenuti è stata preventivata e si è svolta esattamente come voluto sin dall’inizio. 
E’ risultato infatti che “La polizia ha attaccato immediatamente delle persone chiaramente inoffensive già all’esterno della scuola. In nessun momento ha provato a parlamentare con le persone che si erano legittimamente alloggiate nell’edificio, né a farsi aprire le porte che quelle persone avevano legittimamente chiuso, preferendo direttamente sfondarle. Quindi ha sistematicamente pestato l’insieme degli occupanti di tutti i locali dell’edificio. Pertanto non si può non riconoscere il carattere intenzionale e premeditato dei maltrattamenti”.

In questo quadro, però, parlare di semplici maltrattamenti, con tutta la scia di sangue e di orrori di quella notte, è un intollerabile eufemismo. E infatti: “Considerato l’insieme delle circostanze esposte, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dall’istante durante l’irruzione della polizia nella scuola Diaz devono essere qualificati come tortura ai sensi dell’art.3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.
Una convenzione che l’Italia ha sottoscritto ma non ha mai applicato, non essendo ancora fino ad oggi previsto dal diritto penale interno uno specifico reato di tortura. E non è solo una questione di denominazione, come questo caso dimostra emblematicamente. 

Dall’esame fatto dalla Corte di Strasburgo risulta infatti chiaramente che questa carenza della legislazione penale italiana ha avuto un’importanza decisiva nella derubricazione dei fatti e nella gestione dell’intera vicenda. Dall’applicazione della prescrizione e dell’indulto che non possono essere applicati ai reati (come quello di tortura) direttamente sanzionati dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo, alla carenza di una adeguata inchiesta per ricostruire l’identità di tutti gli autori di un così grave reato.
Si tratta di interessi primari che non sono certo risolvibili sul piano di una semplice tutela risarcitoria che definisce tutto con il riconoscimento di una somma di denaro a risarcimento del danno, un riconoscimento che la Corte sancisce come assolutamente inadeguato al fine di riparare la violazione della Convenzione, con affermazioni che è difficile non condividere: 
“In effetti se le autorità possono limitarsi a reagire a deliberati maltrattamenti inflitti dagli agenti dello Stato riconoscendo un semplice risarcimento, senza impegnarsi a perseguire e punire i responsabili, gli agenti dello Stato potrebbero violare i diritti delle persone sottoposte al loro controllo praticamente in completa impunità, e il divieto legale assoluto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, sarebbe privo di effetto utile a dispetto della sua importanza fondamentale”.

La condanna dello stato italiano è dunque senza mezzi termini, sia perché le sue istituzioni, a partire da quella stessa di pubblica sicurezza con i suoi vertici politici, non hanno minimamente consentito “un’inchiesta approfondita ed effettiva mirante all’identificazione e alla sanzione dei responsabili”, sia per la mancata attuazione della Convenzione con la specifica previsione del reato di tortura. Una condanna solenne sul piano giuridico, vergognosa anche sul piano della semplice civiltà del diritto codificata al livello europeo. 

Una condanna che, per noi, è anche politica: nessuna repressione potrà fermare la lotta per il diverso mondo possibile che dalle giornate di Genova continua e continuerà il suo percorso. 

 

11/04/2015 | Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte.

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