Sul salario minimo PD, 5 stelle e Leu

Senza coscienza sociale non si può formare una capacità efficace di lotta collettiva allo sfruttamento del salario e alla marginalizzazione sociale che ne consegue


Sul salario minimo PD, 5 stelle e Leu

Per leggere i disegni di legge sul salario minimo (PD: n. 310 ; 5Stelle: ddl n. 658; LEU: ddl n. 862) non è sufficiente conoscere il significato comune o apparente delle parole ivi contenute: è necessario riconoscerne il significato, sempre sottinteso se non ignorato, per comprenderne il contenuto reale o scientificamente concreto. Per la corretta individuazione di quest’ultimo si accolgono qui le categorie dell’analisi marxiana della critica dell’economia politica, alla luce della quale soltanto è possibile cogliere la forma attuale, ma celata, di questo sistema di uso profittevole del lavoro, inconsapevolmente destinato, lui, all’immiserimento progressivo. Per forma è da intendere la sostanza, l’organizzazione, l’edificio interno ed esterno entro il quale prende vita e si racchiude di necessità ogni relazione sociale, nelle sue modalità altrimenti inconoscibili perché queste non evidenziano la natura, le cause reali del loro apparire, come fossero sufficienti a sé stesse, senza rinvio ad altro che non sia l’essere così come sembrano.

Comprendere la concretezza dei rapporti sociali, delle cose e delle parole è possibile allora solo conoscendo in quale forma storica e logica essi si presentano e vengono usati. Ad esempio il lavoro salariato è la forma specifica in cui bisogna comprendere cosa sia il lavoro in questo sistema capitalistico, in cui si presenta libero e separato dai mezzi di produzione. L’accesso al salario è qui finalizzato alla produzione di un valore (tempo di lavoro erogato) eccedente (che non viene pagato) il necessario (pagato) per vivere. Il salario insomma non ripaga tutto il lavoro contrattato ma solo una parte e questa viene continuamente ristretta, compressa. Il lavoratore oggi incarna una forma di proprietà privata nel senso che questa lo esclude, lo priva del prodotto del suo lavoro come della maggior parte della ricchezza sociale appropriata da una minoranza di espropriatori.

All’esame del disegno del PD si evidenzia immediatamente, nelle finalità della proposta, l’ambiguo obiettivo di fornire al lavoratore “una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente….”, richiamando l’art. 36 della Costituzione. Qui, infatti, per assicurare “un’esistenza libera e dignitosa”, cui seguono la consacrazione del diritto di sciopero e la libertà sindacale, implicitamente si ammette che solo attraverso una lotta è possibile il conseguimento di quell’obiettivo, comunque non garantito dalla Costituzione. La realtà di una lotta di classe, che di volta in volta rimette in discussione quel minimo dignitoso della retribuzione, occhieggia dietro questo e altri articoli costituzionali, in cui la genericità e l’assenza di ogni efficacia normativa rinviano a un’ideologia borghese vòlta a cancellare la divisione sociale del lavoro, per evidenziarne solo quella tecnica e passare all’armonizzazione sociale continuamente auspicata.

La definizione di “salario minimo orario”, nel ddl ora in esame, si monetizza in non meno di “9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali”, incrementabili il “1° gennaio di ogni anno…”, senza altra necessaria connotazione di tipo concettuale o storico. Il sospetto che si eviti di precisare cosa sia il salario per il datore di lavoro - e cioè un investimento produttivo per l’acquisto della forza-lavoro – e cosa sia invece una volta diventato reddito per il lavoratore – ossia denaro improduttivo che scompare nell’acquisto di mezzi di sussistenza – si collega a quell’anodino “minimo” concepito quale diga all’affondamento normalizzato delle retribuzioni sotto ogni soglia, negatrice di ogni “dignità” dell’esistenza. Che poi il salario in questo sistema sia ancora un’entità sociale, reale e relativa (cioè non solo individuale come busta paga, equivalente alla quantità di merci effettivamente scambiabili, infine da commisurare al guadagno, profitto del capitalista, al cui confronto la capacità d’acquisto può risultare diminuita pur restando immutato il suo valore reale), significa che deve risultare sempre “minimo” entro i limiti delle sue oscillazioni, per l’intera classe lavoratrice cui si riferisce.

Nelle norme di attuazione si prevede l’accordo con i sindacati “più rappresentativi”, secondo l’indicazione dell’articolo 19, dopo il più famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Si ipotizza che l’esclusione prevista per i sindacati minori, pur esistenti e legittimi, sia più funzionale al controllo istituzionale degli obiettivi di conciliazione sociale favorevole alla riproduzione di questo sistema. Infine, la deroga alla contrattazione stipulata prevede la nullità contrattuale o l’esclusione dai benefici erogabili da una parte, e sanzioni amministrative per i datori di lavoro (benefattori, come indica la parola, quali fornitori di posti di lavoro per altri ma mai riconoscibili come profittevoli personificazioni di capitali).

Il ddl dei 5Stelle ricalca nelle finalità più o meno quelle già espresse, facendo riferimento anche all’articolo 2094 del codice civile (“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”). La retribuzione deve essere proporzionata “alla quantità e qualità del lavoro prestato” … “comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”. Il riferimento principale è ai contratti collettivi nazionali, in funzione antidumping e a favore della concorrenza tra imprese. Si citano anche le cooperative con trattamenti economici anche molto differenziati, talvolta anche in modo ingiustificato. Si riconosce l’inesistenza di strumenti vòlti a dare certezza del diritto per contrastare efficacemente la competizione salariale al ribasso o che garantisca la correttezza concorrenziale tra imprese. Anche qui l’art. 36 della Costituzione, comma 1; e art. 39 commi 2, 3, 4 costituiscono le linee guida.

Nella proposta di LEU, iniziativa del deputato Pastorino, si parla di “salario minimo orario e equo” dietro la cosiddetta equità di un “compenso” pagato per difetto, e a una frammentazione lavorativa costretta ad autodefinirsi “autonoma” per il lato formale, mentre per quello pratico, concreto, risulta nei fatti dipendente. L’equo formale, quindi, stabilito per contratto, accordo, commessa o incarico una tantum non ripaga mai tutto il valore lavorativo erogato. Il cosiddetto salario remunera solo una quota di lavoro effettivamente svolto, quella necessaria o relativa al tempo storico in cui si calcola il fabbisogno per riprodurre al minimo quella forza-lavoro, il cui uso invece, preventivato come iniquo, deve produrre gratuitamente – e quindi nascostamente – più valore di quello prefissato, un’altra quota di guadagno da riservare al solo committente.

La “autonomia” del lavoratore consente inoltre di nascondere forme raffinate di cottimo (previsto come autosfruttamento “volontario” del lavoratore per ottemperare al rendimento preordinato), come pure a non pagare, da parte dell’offerta di posti di lavoro, i dovuti contributi previdenziali che perciò ricadono a carico dell’“autonomo”. Questa presupposta autonomia viene poi attribuita anche ai cosiddetti riders, per lo più privi di qualsivoglia assicurazione, abbandonati tra i “senza diritti” nell’ultima atomizzazione del mercato del lavoro. Forti di un’attività lavorativa perché “fuori della sede fisica dell’impresa”, i committenti risparmiano anche i dispositivi non aziendali (bici, motorini, smartphone, tablets, ecc.) e impongono ai loro fattorini una lotta giuridica per il riconoscimento di documentabile “lavoro dipendente”, in cui tempi ed esiti prolungati portano intanto tassi di sfruttamento tendenti comunque ad abbassare i livelli dei salari sociali. Tutti gli articoli (11) presentati sono rivolti a “riequilibrare un divario di potere fra committente e prestatore d’opera”. Divario, in questo sistema, riducibile ma non eliminabile, in quanto basato proprio sul comando e sulla coercizione del lavoro altrui.

Il salario minimo orario viene proposto per l’attuazione di una vita “dignitosa”, “mantenendo una concorrenza leale” tra lavoratori, “al fine di promuovere la coesione sociale del Paese e favorire la redistribuzione del reddito”. Innanzitutto la dignità a cui si fa riferimento è strettamente legata alla possibilità di decisione sulle condizioni oggettive del lavoro che, se gestite da altri e quindi sottratte al controllo del lavoratore, o alla volontà individuale o della classe, lasciano questi ultimi alla mercè dell’espulsione lavorativa sempre in agguato.

Nata come incentivo morale all’impegno per il lavoro, la dignità del vivere è stata introiettata per lo più dai poveri (labouring poors) come qualità personale meritevole del rispetto sociale, mentre ne è stata ignorata e resa invisibile la realtà materiale di dipendenza da fattori esterni. Quanto poi alla “concorrenza leale” tra lavoratori, oltre a forgiare nei fatti la falsa coscienza ideologica di una supposta solidarietà sempre vanificata dal ricatto sulle condizioni oggettive del lavoro, è stata artatamente sostituita con la lotta tra poveri per la sopravvivenza, esposti perciò al ricorso all’illegalità, al mobbing, al lavoro nero, ecc., e non certo al rispetto delle regole della buona educazione borghese.

Il fine della “coesione sociale” è quindi un altro inganno ideologico in cui ci si finge una ‘comunità sociale senza conflitto’ per imporre invece un’impotenza rivendicativa al solo mondo del lavoro, funzionale al mantenimento assicurato dei rapporti di forza esistenti. Parlare infine di “redistribuzione del reddito” senza menzionare la precedente produzione del valore (cioè tempo di lavoro effettuato) di cui il “reddito” è solo una parte percepita postuma, sempre poi erodibile nelle forme dirette, indirette e differite, significa ignorare lo sfruttamento (lavoro erogato e non pagato) normalizzato, il cardine della natura dei profitti e del loro necessario incremento nel produrre come effetto la progressione della povertà sociale.

Si rinvia ad un successivo decreto l’entità da stabilire del minimo “in relazione alla retribuzione media regionale, alla produttività e al tasso di occupazione regionale”. Si fa riferimento alla produttività senza spiegare che invece si tratta esclusivamente di ‘intensificare’ e ‘condensare’ l’orario (aumento dell’attività lavorativa – quota di lavoro necessario destinato a ricostituire i mezzi di sussistenza), per aumentare la quota di lavoro superfluo che produce il valore eccedente o plusvalore, destinato al solo profitto imprenditoriale. Aumento della “produttività”, nel linguaggio corrente (o confindustriale), indicherebbe un aumento della capacità di creare maggiori beni o valori d’uso nello stesso orario lavorativo o anche con un orario più lungo o più corto. In realtà si tratta solo di quella parte di pluslavoro che andrà a incrementare i profitti, aumentando peraltro il divario relativo ai salari, stazionari alla produttività precedente e pertanto relativamente diminuiti.

Si invoca la “crisi economica” per giustificare l’aumento della popolazione caduta ben al di sotto della soglia di povertà. Non si precisa che la crisi è dovuta al funzionamento strutturale di questo sistema di capitale, cioè sempre ricorrente e sempre pronto a riversarsi in crisi di lavoro, ovvero con licenziamenti – altrimenti definiti come la “messa in libertà”, “esuberi” o con altri mistificanti eufemismi – precarizzazione, flessibilità, intermittenza lavorativa, abbassamento salariale, dislocazioni produttive, ecc. In altri termini i lavoratori scontano, con l’impoverimento programmato, l’incapacità produttiva del sistema capitalistico determinata dalla saturazione di domanda pagante delle merci prodotte, per cui la produzione dev’essere interrotta o comunque ridotta. La ricerca dell’abbassamento dei costi – di cui la forza-lavoro costituisce la parte più rilevante – coinvolge così tutta una popolazione sostenuta dal solo reddito residuo dei lavoratori superstiti, cui si accolla tutto il peso della disoccupazione disseminata in tutti i settori produttivi e improduttivi, il mantenimento dei giovani, il sostegno di servizi sociali (scuola, sanità, trasporti, ecc.) da cui lo stato si ritrae, diminuendo così anche la parte indiretta dei salari.

“L’esistenza libera” e “la dignità professionale” cadono pertanto sotto il maglio del funzionamento ottimale di un sistema che in tutti i settori produce al massimo delle forze produttive esistenti fino a intasare i mercati. La società nel suo complesso viene privata della maggior parte della ricchezza prodotta e conseguentemente deve ridurre i propri bisogni per sopravvivere come può, abbandonando sogni o ideali di dignità, mai posseduta nelle condizioni materiali della sua esistenza.

Concludendo, la fissazione di un “termine di salario minimo orario” può anche essere uno strumento per contenere i tassi di sfruttamento lavorativo astutamente messi in atto da questo sistema. Inutile però fissare sanzioni all’elusione già prevista della normativa, se non si accompagna ad un sistema di controllo capillare della stessa. Il ricatto sempre in voga di comprare una forza-lavoro, purché al di fuori delle norme vigenti, non può essere scoraggiato dalla sola istituzione delle multe alla loro evasione. Non si può nemmeno più pensare ad un ruolo sindacale di controllo o di difesa della forza-lavoro, essendo stati questi sindacati storici, promossi a unici interlocutori, risucchiati entro un comparto istituzionale neo-corporativo di assenza conflittuale sociale.

Se a questo limite al ribasso non emerge una coscienza sociale di tutte le motivazioni che hanno condotto a questo ripiegamento – invece di chiedere un aumento del valore della forza-lavoro e cioè un incremento salariale come sarebbe necessario in un rovesciamento dei rapporti di forza – non si potrà formare una capacità efficace di lotta collettiva allo sfruttamento del salario e alla marginalizzazione sociale che ne consegue. L’abbassamento della qualità della vita – per definizione privata della gestione della propria dignità economica – come pure delle soglie di povertà praticamente in ogni Paese, può considerarsi come la condizione materiale già realizzata per il riscatto di popolazioni sempre più allo stremo. Un innalzamento della coscienza sociale di classe, che cioè prenda atto di questi meccanismi di subordinazione costante e generalizzata, potrebbe sicuramente incrinare l’“ideologizzazione individualistica” con cui sono state imbrigliate le forze ancora capaci di lottare contro questa strisciante nuova schiavitù.

Una coscienza critica, dunque, che ponga la necessità vitale dell’emancipazione sociale dall’asservimento sempre più disumanante di questo sistema, potrebbe evitare rivolte inefficaci o tattiche politiche perdenti, e condurre verso strategie in grado di riconoscere alla maggioranza reale della popolazione l’ineluttabile forza di conquista di una governabilità razionale a favore della collettività, tuttora costretta a non riconoscersi nelle proprie potenzialità concretizzabili.

26/05/2019 | Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte.

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L'Autore

Carla Filosa

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La città futura

“Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.”

Antonio Gramsci

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