La Carta dei diritti del lavoro Cgil

Le morbose illusioni democratiche e le relative torsioni burocratiche di quel che rimane del più grande sindacato in Italia. Questo emerge dalla Carta dei diritti universali del lavoro redatta dalla Cgil. Un sindacato che nell’attuale fase imperialistica non è capace di configurare la propria prassi se non come mero attivismo istituzionale.

Di Alessandro Bartoloni

La Carta dei diritti del lavoro Cgil

Le morbose illusioni democratiche e le relative torsioni burocratiche di quel che rimane del più grande sindacato in Italia. Questo emerge dalla Carta dei diritti universali del lavoro redatta dalla Cgil. Un sindacato che nell’attuale fase imperialistica non è capace di configurare la propria prassi se non come mero attivismo istituzionale.


di Alessandro Bartoloni

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Si intitola "Carta dei diritti universali del lavoro - Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori" il testo con cui la Cgil intende rilanciare la propria azione sindacale. Non l’ennesimo testo unico ma una raccolta di norme che già dal titolo si intuisce voler andare a beneficio sia "del lavoro" sia "di tutti i lavoratori", vale a dire tanto delle esigenze del comando capitalista sulla forza-lavoro regolarmente acquistata, quanto delle esigenze della persona che alla forza-lavoro venduta non è mai completamente riducibile. Un testo difficile e corposo, fatto di 97 articoli divisi in 64 pagine e scritto direttamente sotto forma di legge dello Stato borghese, con tutti quei bizantinismi che rendono il lavoro di chi voglia provare a capirci qualcosa estremamente impegnativo e senza neanche quegli accorgimenti che si usano per relazionare i Ddl ai parlamentari. Insomma, una Carta dal contenuto pressoché inaccessibile alla stragrande maggioranza della popolazione.

Per avere una buona legge utile ai lavoratori, però, non basta una cultura giuridica adeguata. In una democrazia rappresentativa serve anche un partito in grado di sostenerla, un parlamento disposto ad approvarla ed un governo deciso ad implementarla; che mancano perché in questa crisi all’offensiva padronale si somma l’assenza di un movimento di massa realmente capace anche solo di resistere. Non a caso Luigi (Gino) Giugni descrisse la legge 300/1970 (lo statuto dei lavoratori) come "il frutto di una felice congiunzione tra la cultura giuridica e il movimento di massa".

  • Che cosa chiede la Cgil ai propri iscritti?

    Una legge viene approvata nella misura in cui registra ciò che è già stato conquistato nell’ordinamento economico e sociale, che oggi significa certificare il progressivo deterioramento della condizione dei lavoratori. E nella misura in cui indirizza l’impegno delle istituzioni, obbliga o incentiva i cittadini, per realizzazioni future che non corrispondono alla realtà presente, non può che farlo nella disastrosa direzione che emerge dalla lotta di classe. A ciò si aggiunga che la Carta affronta il nodo principale attorno a cui si sviluppa la società capitalistica (le modalità di utilizzo e di pagamento della forza-lavoro), che quando le condizioni erano favorevoli ed è stato bene approcciato dalla classe lavoratrice (biennio rosso, anni ’50-’60), ha portato il padronato a dover ricorrere al fascismo prima e al terrorismo di Stato dopo.

    Il ricorso alla forma di legge piuttosto che al documento sindacale, poi, non è neanche presentato come progetto per dar vita ad un disegno di legge di iniziativa popolare, da verificare con i diretti interessati e su cui costruire mobilitazioni, ma solo come testo su cui chiedere agli iscritti Cgil la propria opinione ed il mandato a presentare qualche referendum non meglio specificato per facilitarne l’implementazione. In un anno caratterizzato dalla consultazione sulla riforma costituzionale, però, se si vuole politicizzare la campagna elettorale istituzionalizzando la lotta al Jobs Act è bene dirlo chiaramente ed analizzarne tutti i risvolti ed i protagonisti, anche alla luce delle esperienze passate. Il referendum sull’acqua, ad esempio, dimostra che si può essere abbastanza forti da vincere una consultazione il giorno delle votazioni ma sufficientemente deboli da perderla durante gli altri 364, senza che nessuna magistratura abbia nulla da ridire in termini di legalità. E quello sull’estensione dell’art.18 dello statuto dei lavoratori, che si tenne nel 2003 sulla scia della straordinaria mobilitazione del Circo Massimo promossa dalla Cgil di Cofferati, e che dimostra la grande differenza che passa tra una battaglia offensiva e una difensiva dato che le forze che possono coalizzarsi per la seconda possono essere nemiche per la prima. Sopratutto quando alcuni dei protagonisti di allora non hanno esitato oggi a cambiare le tutele sui licenziamenti non diversamente da come ieri le volevano cambiare quelli contro cui manifestavano.

Per tanto, presa nel suo complesso, la Carta non è adeguata al contesto sociale odierno e non ha alcuna possibilità di vernir realizzata. A mancare, però, non è solo la consapevolezza, nei lavoratori, della mobilitazione organizzata quale via maestra per risolvere i propri problemi. Se così fosse saremmo comunque di fronte ad un manifesto, un programma, degno del massimo supporto, utile a dar forza, visibilità, credibilità e chiarezza ad alcune necessità dei lavoratori. Purtroppo, però, a mancare è anche il coraggio di tornare ad affrontare se non proprio le cause dei problemi quanto meno i nodi centrali che fluidificano il trasferimento degli oneri della crisi dall’accumulazione di capitale ai lavoratori. In primis quello dell’esercito industriale di riserva, che rende variamente inesigibili i diritti solennemente posti quali "universali". Inoltre, alcune delle conquiste più importanti dei lavoratori vengono riformulate senza aggiungere nessuna misura concreta per il loro effettivo esercizio. Per tanto, il combinato disposto tra il mantenimento di forme contrattuali precarie, seppure riformate, e l’assenza di disposizioni cogenti in grado di trasformare i diritti dei lavoratori in obblighi per i datori di lavoro, le libertà dei primi in divieti per i secondi, rende questi diritti universali uno sterile esempio della tipica cultura giuridica borghese di sinistra.

  • I diritti universali del lavoro

    Anche tralasciando i limiti al godimento dei diritti posti dalla necessità di rinnovare i contratti precari o le prestazioni di servizi subordinate ma formalmente autonome, la formulazione dei diritti universali del titolo I della Carta è gravemente insufficiente in quanto mancano le misure per assicurarne l’effettività. Il diritto al lavoro, ad esempio, rimane astratto, rimandandone l’implementazione ad imprecisate misure di politica del lavoro. Un diritto che nella Carta si riduce al godimento di servizi gratuiti di collocamento, di orientamento e di ricerca di un lavoro adeguato in considerazione delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Di queste possibilità, ovviamente, non si prevede nessun controllo né indirizzo da parte dei pubblici poteri, condannando di fatto il lavoratore ad accettare quello che offre il mercato.

    Un disposto coerente con quello che presidia il principio del diritto al lavoro nella stessa Costituzione italiana (la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto). Assai meno efficace della proposta che avanzò Palmiro Togliatti, che pure alla Costituente non si fece portavoce della pianificazione centralizzata di tipo sovietico: "Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini lo Stato interverrà per coordinare e dirigere l’attività produttiva dei singoli e di tutta la Nazione secondo un piano che dia il massimo rendimento per la collettività". Esigenza di pianificazione che sebbene sia stata estrapolata dal campo di attuazione del diritto al lavoro e ridotta nella sua portata, ha trovato comunque un posticino, seppure molto più defilato, nell’articolo 41 Cost. (La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali). Eppure, anche in tempi così bui, basterebbe molto poco per segnalare l’intenzione di cominciare a contrastare veramente il primato del mercato sulla democrazia. Si potrebbe, ad esempio, sfidare le aziende private non solo a definire ma anche a saturare le piante organiche, invece di idolatrare la flessibilità dei cicli produttivi, o chiedere addirittura il superamento della dotazione organica negli enti pubblici di ricerca.

    La formulazione del diritto ad un compenso equo e proporzionato, invece, è addirittura pericolosa dal momento che si riferisce ad "ogni prestazione di lavoro". L’equità, infatti, è già assicurata dal funzionamento stesso del modo di produzione capitalistico considerato nella sua dimensione mondiale. In esso, la forza-lavoro viene acquistata in cambio del valore equivalente a quello dei mezzi di sussistenza necessari alla sua riproduzione. Una capacità lavorativa maggiormente qualificata, dunque, ha già diritto ad un compenso maggiore rispetto ad una generica. Inoltre, una prestazione lavorativa quantitativamente maggiore dà già diritto ad un compenso maggiore, sebbene il padronato faccia di tutto per evitare di sborsar quattrini per gli aumenti di intensità, condensazione e porosità del tempo di lavoro. L’equità da ricercarsi, dunque, non è quella dello scambio tra il valore della forza-lavoro ed il valore dei mezzi di sussistenza, ma tra questi e l’uso della forza-lavoro. Affrontare questo argomento, però, avrebbe comportato una scelta rivoluzionaria che mal si addice a questa Cgil. Tuttavia, l’equità dello scambio assicurata dal funzionamento del capitalismo è calcolata come media, tra forze di lavoro, tra mezzi di sussistenza e tra diversi momenti del ciclo economico e dell’estensione dell’esercito industriale di riserva. Chiedere equità per ogni prestazione lavorativa, dunque, significa legittimare le gabbie salariali, lo spezzettamento del mercato del lavoro e la valutazione individuale che il padronato fa di tutto per introdurre, non per considerazioni di equità tra individui ma per gabellare in forma di meritocrazia il contenimento generalizzato dei salari e fomentare la competitività tra i lavoratori.

    Anche per gli altri diritti enunciati la Cgil non cambia atteggiamento. Gli articoli che funzionano meglio, non a caso, sono quelli che proibiscono al padrone un certo comportamento, quale, ad esempio, il controllo a distanza finalizzato al miglioramento delle prestazioni lavorative, o il divieto di trattamento dei dati personali, o ancora il divieto di ingerenze del datore di lavoro o di terzi nei luoghi normalmente assegnati all’uso esclusivo e riservato di uno o più lavoratori. Gli altri diritti, invece, compresi quelli a condizioni lavorative ed ambientali sicure, alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale, alle pari opportunità, a non essere discriminati, all’informazione, si infrangono tutti, inesorabilmente, davanti alla "protezione dell’iniziativa economica e della concorrenza". Diritti privi di obblighi a cui corrispondono libertà, come quella di espressione, di cronaca e di critica, che private degli opportuni divieti in capo all’imprenditore, gli lasciano campo libero nella definizione di che cosa sia il "segreto aziendale" consentendo, di fatto, solo ad alcune rappresentanze dei lavoratori di realizzare quanto sancito per tutti.

Paradossalmente, però, non è la presenza di astratti diritti opportunamente depurati dagli obblighi nei confronti dei datori di lavoro ad essere la principale fonte dell’inadeguatezza della Carta quale testo normativo rispetto al contesto odierno. Ancora più inadeguato è il modo in cui si riformano i contratti precari e alcuni istituti del rapporto di lavoro. Il mantenimento del diritto a non rinnovare contratti o di licenziare per giusta causa oggettiva o soggettiva, infatti, sono condizioni necessarie tanto al mantenimento del modo di produzione capitalistico quanto alla ricezione di qualunque testo normativo nello stato borghese. Tale mantenimento, per tanto, è adeguato al contesto. Ad essere inadeguate sono le modalità con cui la borghesia dovrebbe esercitare questi diritti, assai più stringenti rispetto alla realtà attuale. Senza entrare nello specifico, la Carta presuppone che tali proposte siano collegate dialetticamente ad un movimento di massa organizzato che manifesti nei territori e sui luoghi di lavoro l’esigenza cosciente di riformare gli istituti suddetti in un senso meno sfavorevole ai lavoratori. Inoltre, presuppone la presenza di una classe imprenditoriale egemonizzata da elementi interessati a far risalire l’Italia la china nella divisione internazionale del lavoro e non a farne luogo secondario nello scacchiere internazionale. Infine, presuppone una ripresa dell’accumulazione in grado di pagare i maggiori costi derivanti dalle maggiori tutele offerte ai contratti precari e ai lavoratori licenziati. Insomma, presupposti inesistenti che non possono neanche essere creati attraverso il dibattito che la Carta può suscitare dal momento che l’istinto di conservazione di ogni lavoratore induce a lottare contro la precarietà e non per una sua riformabilità, che al limite scaturisce come risultato di questa lotta.

La Carta, però, presenta anche degli elementi che presi isolatamente potrebbero anche costituire materiale utile alla borghesia. Il primo è il tentativo di dare attuazione all’articolo 39 Cost., il tanto agognato riconoscimento giuridico dei sindacati, conditio sine qua non per la validità generalizzata dei contratti nazionali stipulati. In concreto, la Cgil riprende il contenuto del c.d. Testo Unico sulla rappresentanza siglato nel gennaio 2014 tra i confederali e Confindustria. Seppure la Carta non menziona le sue parti peggiori, essa riprende e approfondisce quanto previsto in termini di limitazione al godimento dei diritti sindacali alle organizzazioni relativamente piccole o non federate e la validità degli accordi firmati dai sindacati rappresentativi della minoranza dei lavoratori. Una proposta che prevede grosse limitazioni alla costituzione di sindacati di comodo e che le associazioni padronali potrebbero anche accettare, visto che in fondo gli si chiede unicamente di estendere anche al livello nazionale la validità erga omnes dei contratti (già prevista, per i livelli aziendali e territoriali, dal decreto legge 138/2011) e di convincere Marchionne a tornare sui propri passi.

  • Attuazione dell art. 39 Cost.

    Punto di partenza per l’attuazione dell’art. 39 Cost. è la registrazione e la certificazione degli iscritti (anche per i sindacati padronali) ad opera di una commissione permanente. Dopodiché, il dominio di quelli che oggi sono i "sindacati maggiormente rappresentativi" si concretizza con le altissime soglie di sbarramento che servono per indire le elezioni delle rappresentanze sindacali (sindacati con soglia di rappresentatività maggiore del 30% o a richiesta del 20% dei lavoratori occupati), per partecipare alle elezioni (rappresentatività nazionale maggiore del 5% o che presentino liste firmate dal 5% dei lavoratori, soglia che cresce a tre lavoratori per le aziende fino a 60 dipendenti), o per costituire Rsa (rappresentatività nazionale maggiore del 5% o a cui aderiscano almeno il 10% di tutti gli iscritti).

    Rappresentatività che costituisce una vera e propria dittatura della minoranza. Perché se la Carta stabilisce la validità erga omnes degli accordi firmati dai sindacati registrati e dotati di una rappresentatività superiore al 50%, il modo in cui questa è calcolata fa strage di qualunque illusione democratica. In primo luogo si parla di iscritti ma sarebbe più corretto parlare di tessere, dal momento che neanche la Carta impedisce ad una persona di iscriversi a più di un sindacato. In secondo luogo la rappresentatività si calcola come media semplice tra il peso che ciascun sindacato ha in termini di iscritti ed il peso che ha in termini elettorali. Il che porta a sopravvalutare il primo elemento dal momento che il totale degli iscritti è genericamente minore del totale dei votanti. Il terzo motivo che giustifica la definizione di dittatura della minoranza, poi, è che sia gli iscritti sia i votanti alle elezioni Rsu rappresentano solo una percentuale relativamente esigua del totale dei lavoratori. Infine, all’interno delle associazioni sindacali, il numero di votanti nei congressi che eleggono i dirigenti è molto minore del numero degli iscritti.

    Il problema, però, non è solo numerico. La questione fondamentale è che solo una minima parte dei dirigenti provengono dal mondo del lavoro e da questo livello decidono di ripartire quando cominciano i congressi. La maggior parte sono dipendenti della struttura sindacale o ad essa legati da altri vincoli economici che vanno al di là del giusto ed inevitabile rimborso per l’attività svolta in qualità di rappresentante eletto. Il crescente legame tra funzione dirigenziale e professionismo sindacale, però non è casuale e corrisponde al crescente svincolo delle organizzazioni dei lavoratori dai propri iscritti e più in generale da quelli che dovrebbero tutelare. La vita economica dei sindacati, infatti, è sempre più legata a fondi pensioni, enti bilaterali, servizi di vario genere, che aumentano la dipendenza economica dallo Stato e dalle associazioni padronali da cui dipende l’ottenimento delle risorse indispensabili per sopravvivere e sviliscono l’importanza economica e politica degli iscritti, i cui interessi inesorabilmente si oppongono a quelli dei finanziatori.

    Ma questo del riconoscimento giuridico dei sindacati è un vecchio pallino della Cgil, il cui significato, però, è palesemente cambiato. Per capirlo conviene riprendere la relazione del sindacalista nonché deputato comunista all’Assemblea costituente, Giuseppe Di Vittorio, sul diritto di associazione e sull’ordinamento sindacale. Per ottenere che un contratto sia valido anche per chi non lo ha firmato, c’è bisogno che questo sia in qualche modo riconosciuto come un atto di natura pubblicistica. Dunque, "il primo problema da risolvere, scrive Di Vittorio, è quello della natura del sindacato. Su questo problema si sono manifestate due tendenze estreme. L’una propone il sindacato quale ente di diritto pubblico, giuridicamente riconosciuto dallo Stato e sottoposto al controllo delle autorità tutorie. L’altra propone il sindacato libero, non avente alcun rapporto giuridico con lo Stato, rimanendo presso a poco nella stessa posizione che avevano i sindacati italiani nel periodo prefascista.

    Il sindacato di Stato si presenta tecnicamente come quello che offre la soluzione più facile e più comoda di tutti i problemi relativi ai rapporti sociali e di lavoro. In realtà, questo tipo di sindacato è incompatibile coi principî elementari della libertà ed è impossibile in un regime democratico, che presuppone la volontarietà nell'esercizio dei diritti. Difatti, il sindacato di Stato, significa automaticamente sindacato unico, obbligatorio, con tributi obbligatori, e con un controllo più o meno stretto dello Stato. Questo tipo di sindacato statale, come si vede, si apparenta moltissimo a quello fascista. Il fatto della elezione dei dirigenti da parte dei soci, pur rappresentando un notevole miglioramento, rispetto al sindacato fascista, non ne muterebbe il carattere. L'incompatibilità d'un tale sindacato coi principî della democrazia è messa maggiormente in luce dal fatto che, per realizzarlo, bisognerebbe mutare il diritto di associazione nell'obbligo d'irreggimentarvisi e di pagarne i relativi tributi!

    Noi crediamo che il sindacato, per adempiere effettivamente ai suoi compiti, per essere in grado di difendere con efficacia gli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, è indispensabile che sia libero, volontario, autonomo, indipendente. In regime di democrazia, i lavoratori debbono essere assolutamente liberi di aderire o meno ad una qualsiasi organizzazione, e di pagarne o meno i relativi contributi. Questo è il solo tipo di sindacato che esiste in tutti i paesi liberi e democratici; questo è il solo tipo di sindacato conforme ai principî della democrazia, ed il solo possibile in uno Stato effettivamente democratico".

    Per tanto, si chiede Di Vittorio, "si deve concludere che bisogna ritornare al tipo di sindacato libero prefascista, non avente nessuna veste legale?" A questa domanda il sindacalista dà una risposta negativa in quanto "fra queste due tendenze estreme, crediamo sia possibile una posizione mediana, che soddisfi le esigenze obiettive poste dall’una e dall’altra posizione ed elimini almeno la maggior parte dei gravi inconvenienti che presentano entrambe. Noi riteniamo che la democrazia italiana debba creare un tipo nuovo di sindacato, con caratteri propri, originali, che concilii l'esigenza di libertà, di autonomia e d'indipendenza del sindacato (che sono i suoi caratteri peculiari, senza dei quali il sindacato cessa di essere tale e diventa un semplice ufficio), con l'esigenza di ottenere da esso quelle garanzie che sono necessarie per potergli affidare legalmente alcune funzioni di carattere pubblico, che il sindacato esercita di fatto e che non potrebbe non esercitare.

    Questo tipo nuovo di sindacato che noi propugniamo, dovrebbe tradurre in termini politici e giuridici, sul terreno specifico dell'ordinamento sindacale, il fatto nuovo e salutare, nella storia d'Italia, dell’adesione piena delle grandi masse proletarie e popolari allo Stato democratico, ch'esse hanno concorso e concorrono in primo grado a costruire. Bisogna uscire da quella visuale ristretta che fa considerare le masse lavoratrici con sospetto, per cui non si sa vederle che, o asservite dallo Stato, o ricacciate fuori di esso; o neutralizzate da uffici, regolamenti e funzionari, o guardate dai carabinieri. Lo Stato democratico deve aver fiducia nelle grandi masse lavoratrici, che ne costituiscono l'ossatura fondamentale".

    Dunque, ci dice Di Vittorio, il riconoscimento giuridico delle organizzazioni dei lavoratori non è altro che la traduzione sul piano sindacale dell’adesione delle masse popolari allo Stato. Un riconoscimento ottenuto obtorto collo dalla borghesia e oggi, possiamo dirlo con relativa certezza, soltanto pagando pegno in termini di cooptazione e interclassismo. Ma considerando che Di Vittorio non voleva esprimere "opinioni strettamente personali, ma bensì delle posizioni mediane, sulle cui basi possano eventualmente convergere le opposte posizioni di principio delle più larghe correnti d'idee esistenti nel Paese e nell'Assemblea Costituente", la domanda che oggi occorre porsi è: l’odierna adesione delle masse popolari allo stato è la stessa che c’era nel 1946? E la Cgil di allora è uguale a quella di oggi? Se è vero che la partecipazione dei lavoratori alla vita politica e sindacale è andata scemando, svilendosi e depauperandosi, proporre oggi di attuare l’articolo 39 Cost. non significherebbe voler contrastare l’attacco padronale cercando nello stato borghese l’autorità necessaria a soppiantare l’autorevolezza perduta? E a quale prezzo è possibile ottenerla, oggi, se non a quello della più completa burocratizzazione e del più viscido asservimento?

    "Del resto, continua Di Vittorio, quali sono le funzioni di carattere pubblico che si tratta di affidare ai sindacati? 1°) facoltà di stipulare, con la controparte, dei contratti di lavoro che abbiano validità obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria e, quindi, efficacia giuridica; 2°) esercizio del collocamento dei lavoratori.

    Entrambe queste funzioni sono bensì di carattere pubblico, ma esse interessano quasi esclusivamente, od in modo assolutamente prevalente, i lavoratori. È naturale, perciò, che tali funzioni siano affidate alle organizzazioni dei lavoratori, che sono da presumersi le maggiori interessate e le meglio attrezzate per assicurarne il più efficace svolgimento.

    Noi crediamo che sia perfettamente possibile dare una personalità giuridica al sindacato, senza vulnerarne l'autonomia e l'indipendenza. Indubbiamente, lo Stato ha il dovere di esigere alcune garanzie, nell'interesse della collettività nazionale, da un organismo al quale si conferiscono determinate funzioni pubbliche. Nel nostro caso, crediamo che le sole garanzie legittime che lo Stato possa chiedere ed ottenere dal sindacato riconosciuto, siano essenzialmente di due ordini: la registrazione legale, col relativo deposito dello statuto sociale e la denuncia del numero dei propri iscritti; l'accertamento dell'efficienza numerica dei sindacati registrati e riconosciuti. Altra garanzia legittima che lo Stato deve esigere dal sindacato riconosciuto è la condizione che il suo statuto sociale sancisca chiaramente un ordinamento interno democratico dell'organizzazione, con la elezione mediante voto segreto e diretto di tutti i dirigenti e con l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci i suoi bilanci preventivi e consuntivi.

    Con queste garanzie, lo Stato si assicura che il sindacato è effettivamente rappresentativo dei lavoratori cui si riferisce, e che i suoi organi dirigenti sono la libera ed incontestabile espressione della volontà della maggioranza dei propri rappresentati. E queste garanzie ci sembrano sufficienti perché lo Stato conferisca ai sindacati le funzioni del genere di quelle accennate, che hanno come oggetto la tutela di interessi specifici dei lavoratori. Tanto più che, limitatamente a determinate funzioni pubbliche i sindacati possono accettare un controllo dello Stato, diretto ad accertare l'imparzialità del funzionamento, nei confronti di tutti gli aventi diritto. All'infuori delle garanzie accennate, qualsiasi ingerenza dello Stato nella vita e nell'attività dei sindacati, sarebbe illegittima e significherebbe un attentato alla libertà dei sindacati stessi e dei cittadini che ne fanno parte. (...) Il riconoscimento giuridico dei Sindacati dev'essere volontario; tale riconoscimento, quindi, potrà avvenire soltanto su domanda del sindacato interessato".

    Qui emerge un’intima connessione con lo stato borghese, se non addirittura la subordinazione ad esso, che lascia quantomeno interdetti. Ma soprattutto, oggi, non potrebbe che spaventare. Perché una volta aperto il vaso di Pandora del riconoscimento giuridico dei sindacati poi è possibile delegargli ancora più funzioni e ridurlo anche istituzionalmente a cinghia di trasmissione dei meccanismi con cui si attua il controllo capitalista sulla forza-lavoro.

    Per quanto riguarda il calcolo della rappresentatività e l’individuazione di quali siano i sindacati che hanno il potere di firmare contratti validi erga omnes, la Carta riprende grossomodo i meccanismi già redatti nel Testo unico sulla rappresentanza, non molto diversi da quelli proposti da Di Vittorio. Per quanto riguarda il primo punto, infatti, il massimo dirigente della Cgil afferma che "il concetto di libertà sindacale non può essere disgiunto dalla libera facoltà d'ogni lavoratore di aderire o meno al sindacato costituito, o di rendersi iniziatore della costituzione di altro sindacato. Unità e «unicità» sindacali sono due concetti profondamente diversi ed in certo senso opposti. L'iscrizione obbligatoria in un sindacato unico non annulla gli eventuali dissensi fra gruppi di lavoratori di varie correnti, né può impedire ad essi di battagliare fra di loro e quindi di essere effettivamente disuniti".

    Una posizione che potrebbe spiegarsi con la mancanza di unità politica della classe lavoratrice, chiaramente evidenziata dalla pluralità di partiti che nel 1946 si dicevano portatori di istanze socialiste e comuniste. E che non sembra contemplare la ricerca dell’unità dentro l’unicità attraverso, ad esempio, il metodo del centralismo democratico. Ammessa la possibilità di sindacati plurimi, però, rimane la questione di quali sindacati debbono esercitare le funzioni di carattere pubblico. Rimane cioè da rispondere alla seconda domanda e individuare "a quale dei sindacati esistenti e debitamente registrati debba essere riconosciuto il diritto di stipulare il contratto collettivo di lavoro avente efficacia giuridica per tutti gli appartenenti alla categoria. La questione, dice Di Vittorio, va risolta sulla base dei principî democratici. Il diritto di stipulare il contratto collettivo dev'essere riconosciuto a quello dei sindacati che conti nel proprio seno la maggioranza assoluta dei lavoratori che ne sono interessati. In mancanza d'un sindacato che abbia tale requisito, lo stesso diritto va riconosciuto al sindacato che abbia il maggior numero di iscritti fra gli appartenenti alla categoria interessata. Ma perché lo stesso sindacato maggioritario non abbia una posizione di monopolio, e quelli minoritari eventuali non ne siano completamente esclusi, si può stabilire il principio che alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro abbiano diritto di partecipare anche dei rappresentanti autorizzati dei sindacati minoritari, in proporzione al numero dei rispettivi aderenti".

    Alla fine, l’Assemblea Costituente partorì il principio secondo cui i sindacati potevano stipulare accordi ad efficacia generale se "rappresentati unitariamente". Che però, nella Carta, non significa altro che applicare unicamente l’accordo sottoscritto da quelli pseudo-maggioritari.

Altro elemento di interesse per il padronato è la regolamentazione del tempo di lavoro. La Carta, fatte salve disposizioni di maggior favore, prevede un riposo giornaliero di almeno 11 ore, uno settimanale di 24 consecutive e uno annuale di 4 settimane. Disciplina anche l’orario di lavoro prevedendo una giornata di massimo 10 ore (inclusi gli straordinari, contro cui si è smesso di combattere da tempo) aumentabile a 13 per particolari mansioni (dirigenti, vigilanti, custodi e simili) e una settimana lavorativa di massimo 48 ore per tutti e che includa anche gli straordinari. Molto simile a quanto prevede il D.lgs 66/2003. La novità, però, non è tanto nelle disposizioni quanto nel loro rapporto con la realtà. La Carta, infatti, imporrebbe al massimo di effettuare 2496 ore di lavoro lorde annue (48 ore settimanali per 52 settimane, da cui poi vanno scalate le ferie, i congedi, le aspettative, etc). Attualmente, però, secondo i dati Istat le ore di lavoro lorde annue nel settore privato sono molte di meno. Per la maggior parte dei settori si arriva a 2080 ore (le famose 40 ore settimanali) con un massimo di 2163 per i vigilanti inquadrati come operai. Ore a cui vanno aggiunte gli straordinari. Per arrivare a quanto stabilito dalla Carta, dunque, all’orario tipico di 2080 ore lorde/anno andrebbero aggiunte ben 416 ore di straordinario (333 nel caso dei vigilanti) mentre attualmente il limite legale è di 250 ore annue. Limite derogabile dai contratti collettivi nazionali, nessuno dei quali, ad oggi, prevede un tetto così alto (per gli addetti alle riparazioni metalmeccaniche, ad esempio, si arriva a 280 ore l’anno). La Carta, dunque, fornisce la misura delle ore di straordinario teoricamente accettabili dalla Cgil, senza aggiunger nulla per limitarne l’abuso (tra i vigilanti privati si arriva a 2000 ore l’anno in più oltre l’orario di lavoro). A conti fatti, proprio un bell’affare per lorsignori!

La terza proposta potenzialmente interessante per i padroni è quella relativa all’attuazione dell’art. 46 Cost. (il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende). Tutto quanto scritto insieme agli altri sindacati nel documento intitolato "un moderno sistema di relazioni industriali", si concretizza in due soli articoli. Nel primo si modifica il D.lgs 25/2007 introducendo l’obbligo di contrattazione, e rafforzando il diritto sindacale all’informazione e alla consultazione. Sempre in questo articolo, poi, si dà facoltà di contrattare a livello aziendale la partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa mediante assegnazione a titolo gratuito di vere e proprie azioni subordinate, senza diritto di voto; ma anche senza il divieto di sostiture con queste azioni i premi e le altre forme di salario accessorio e senza neanche limitare i danni che i lavoratori subiscono da questi strumenti! Nel secondo articolo, poi, si introduce il diritto per i rappresentanti dei sindacati di partecipare alle riunioni degli organi di controllo delle società a partecipazione statale operanti nei settori strategici di interesse pubblico. Complessivamente, un salutare regresso, rispetto a quanto sottoscritto con Cisl e Uil, che però, è sufficientemente rappresentativo della deriva neocorporativa e collaborazionista del maggior sindacato italiano.

  • Attuazione dell art. 46 Cost.

    Delle tre proposte avanzate nella Carta, solo quelle relative alla partecipazione agli utili ha una concreta possibilità di essere normata in quanto già esistente nella realtà odierna. Per quanto riguarda i sindacati cui si fornisce il diritto a partecipare al monitoraggio e alla sorveglianza delle grandi aziende pubbliche, invece, la Carta sembra riferirsi sia a quelli dei lavoratori sia a quelli dei datori di lavoro, dal momento che non viene specificato diversamente. Un favore di cui forse le associazioni padronali non hanno bisogno, dal momento che queste società sono sottoposte a direttive e controlli di natura politica. Anche le modifiche al decreto legislativo 25/2007 rischiano di rimanere lettera morta, dal momento che vanno ad incidere su un testo che recepisce la direttiva europea 2002/14/CE. Questa, infatti, sebbene sostenga la possibilità di una legislazione di miglior favore (per i lavoratori), stabilisce alcuni paletti che non possono essere superati. Come l’applicabilità delle norme in essa redatte alle aziende sopra i 50 dipendenti, che la Carta vorrebbe estendere a quelle sopra i 15.

    Ma, sopratutto, si tratta di una direttiva oramai datata, anteriore al divieto del c.d. gold plating. Definito quale tecnica attraverso cui il legislatore nazionale incrementa gli obblighi di comunicazione, aggiunge i requisiti procedurali, o applica regimi più rigorosi rispetto a quanto stabilito in sede comunitaria, con la Dpcm del 16 gennaio 2013 è diventato illegale. Per tanto, quando gli stati decidono di mantenere o introdurre requisiti superiori a quelli minimi fissati dall'Unione europea "in relazione a circostanze eccezionali", è necessario applicare l’approccio comply or explain. Dunque, i governi o riproducono fedelmente la sostanza dell'atto o spiegano le ragioni per cui ritengono necessario il gold plating. Per tanto, non basta neanche un parlamento compiacente ma serve anche un governo che sappia combattere in sede europea per imporre le ragioni alla base dei miglioramenti che la Carta propone.

    Tutto sommato, le proposte avanzate dalla Cgil rappresentano un arretramento rispetto a quanto sottoscritto con Cisl e Uil ma non rappresentano affatto una rottura con la propria tradizione. Per verificarlo si prenda la relazione del sindacalista nonché deputato comunista all’Assemblea costituente, Giuseppe Di Vittorio, sul diritto di associazione e sull’ordinamento sindacale. "Nel fissare i principî d'un nuovo ordinamento sindacale, la Costituzione non può ignorare che l'organizzazione del lavoro ha esteso la propria sfera d'azione, da quella territoriale a quella aziendale, ramificandosi all'interno delle aziende, con organismi particolari. In Italia esistono due tipi di organismi aziendali, con funzioni distinte e ben definite: l'uno, già antico ed esteso a tutte le aziende, è la Commissione interna; l'altro, di creazione più recente, ed in atto in una parte delle grandi aziende industriali, è il Consiglio di gestione.

    Delle commissioni interne sono ben note le funzioni. Esse sono, in certo senso, il prolungamento del sindacato nell'azienda, con la particolarità importante ch'esse vengono elette da tutto il personale che ne dipende: operai, tecnici, impiegati, ecc., indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al sindacato. All'interno delle aziende, le commissioni interne vegliano per garantire il normale andamento del lavoro, l'osservanza dei contratti collettivi e delle norme d'igiene e di sicurezza, tutelano gli interessi collettivi ed individuali di tutti i lavoratori, risolvono, d'accordo con la direzione dell'azienda, le vertenze che sorgono, evitando che ciascuna di esse degeneri in un'agitazione generale del personale.

    Più delicate sono le funzioni dei consigli di gestione. Composti da un numero eguale di rappresentanti delle maestranze e della direzione dell'azienda, sotto la presidenza d'un tecnico designato di comune accordo, i consigli di gestione hanno il compito di far partecipare l'intero personale alla migliore gestione dell'azienda, cointeressandolo direttamente al suo sviluppo. I consigli di gestione si propongono di utilizzare l'esperienza diretta, lo spinto d'iniziativa e la capacità creatrice dei tecnici e delle maestranze, per suggerire nuove forme di organizzazione del lavoro, l'adozione di metodi più razionali, la graduale modernizzazione degli impianti, l'applicazione di nuovi ritrovati tecnici, allo scopo di migliorare costantemente la qualità della produzione, di arricchirne la varietà e di aumentarne la quantità, nell'interesse comune dell'azienda e del personale, in perfetta coincidenza con gli interessi generali della Nazione.

    I Consigli di gestione procedono dalla concezione della funzione sociale che ha, ed è destinata ad avere sempre più, la proprietà dei grandi mezzi di produzione, per cui non il solo proprietario è direttamente interessato alla buon gestione dell'azienda, ma bensì tutto il personale che vi lavora e ne vive e, di converso, tutta la società nazionale. L'esperienza fatta sinora ha dimostrato che, attraverso i consigli di gestione, le maestranze hanno potuto portare un contributo decisivo alla soluzione dei più importanti problemi della ricostruzione aziendale e della produzione, come quelli della rimessa in efficienza d'interi stabilimenti e reparti di essi, della trasformazione della produzione di guerra in quella di pace, della graduale normalizzazione della produttività del lavoro, dell'abbassamento dei costi di produzione, ecc.

    In alcune industrie, grazie all'opera dei Consigli di gestione, è stato possibile abbassare, anche in misura notevole, i prezzi di vendita dei prodotti, a vantaggio della collettività nazionale. I consigli di gestione, infatti, realizzano la sintesi degli interessi dei produttori e dei consumatori; sintesi che costituisce obiettivamente una della più serie garanzie per la società nazionale contro possibili tentativi di monopoli economici, diretti a mantenere artatamente elevati i prezzi di determinati prodotti. Il fatto di sancire nella Costituzione il diritto di organizzazione dei lavoratori anche all'interno delle aziende d'una certa importanza ed il diritto della loro partecipazione alla gestione delle aziende stesse, dimostrerà che l'Assemblea Costituente avrà saputo esprimere la volontà del popolo italiano di democratizzare profondamente la vita del Paese, in tutti i suoi gangli vitali, fra i quali bisogna annoverare le grandi aziende di ogni genere".

    Interesse comune dell’azienda e del personale, sintesi degli interessi dei produttori e dei consumatori, perfetta coincidenza con gli interessi generali della Nazione… musica per le orecchie dei padroni! Certo, anche in questo caso bisogna considerare che Di Vittorio non voleva esprimere "opinioni strettamente personali, ma bensì delle posizioni mediane, sulle cui basi possano eventualmente convergere le opposte posizioni di principio delle più larghe correnti d'idee esistenti nel Paese e nell'Assemblea Costituente".

    E allora perché l’articolo della Costituzione che ne è scaturito - il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende - è oggi inapplicato? Perché i consigli di gestione erano visti in modo molto diverso. Scrive Lorenzo Tibaldo: "Per la Democrazia cristiana essi dovevano mirare alla corresponsabilizzazione , alla gestione dell'azienda e alla partecipazione degli utili attraverso l'azionariato operaio, quindi dovevano avere un compito deliberativo; i socialcomunisti escludevano che i consigli potessero mirare alla collaborazione di classe, attribuendogli un compito di controllo della produzione, vedendo nel Consiglio uno strumento di lotta di classe, con carattere puramente consultivo. Divisioni politiche di non poco conto nelle quali si inseriva la volontà dell'azienda di procedere alla ricostruzione in collaborazione con le forze operaie, per aumentare il potenziale produttivo e il profitto, ma senza perdere il controllo del potere aziendale. Posizione alternativa non solo a quella socialcomunista ma anche a quella moderata della Democrazia cristiana.

    Viene nominata una Commissione di studio che elabora un regolamento dei Consigli nel febbraio del 1947, nel quale si sanciva la forma consultiva dell'organismo". Eppure "il Consiglio di gestione era una cosa che dava molto fastidio al padronato perché era formato specialmente da operai specializzati, da ottimi lavoratori, magari con idee differenti da quelle che aveva l'azienda. Tuttavia ponevano in primo piano la fabbrica, il suo sviluppo, la sua potenzialità. Il C.d.G. proponeva di cambiare, di modificare i rapporti di lavoro, di produzione. Questa era una cosa che dava fastidio alla Direzione e a un certo punto sono morti di morte naturale, senza più essere rinnovati. I Consigli di Gestione sono morti perché il padrone ha acquistato maggior potere. Dava fastidio al padronato: gli operai andavano a ficcare il naso nella produzione, nei bilanci".

    I Consigli di gestione vengono svuotati di ogni potere effettivo anche perché agli operai non si davano gli strumenti per contestare con cognizione di causa le affermazioni dei rappresentanti padronali. "I comunisti da parte loro si sono accorti che i Cdg potevano solo avvallare le posizioni padronali". Per tanto una volta contribuito alla riorganizzazione ed al rilancio produttivo i consigli muoiono. "Non potevano nè diventare nuove forme di potere operaio (concezione comunista) né organi di partecipazione interclassista alla vita dell'azienda (concezione democristiana). Il gruppo dirigente industriale aveva inteso il ruolo del Consiglio di Gestione strumentale alla mera ricostruzione post-bellica, per poi riprendere, dopo parziali quanto illusorie concessioni di potere al sindacato e alle opposizioni politiche, tutto il potere di comando".

    Il perché di questa scelta sembra abbastanza evidente. Un conto è la cogestione all’interno di uno Stato, come quello fascista, che ha dato forma pubblica agli interessi privati, relegando l’opposizione alla clandestinità. Un conto è lo Stato che si prospettava nei primissimi anni del dopoguerra, dove la forza dei comunisti e del loro sindacato non poteva essere ignorata, sia nelle fabbriche sia nelle istituzioni. E ai notevoli rischi relativi all’apertura dei segreti aziendali e agli incerti benefici in termini di cooptazione all’epoca tutti da verificare, si saldò la perdità di fiducia dei comunisti nella rivoluzione. Oggi, il grande padronato italiano, non solo non è incalzato su questo terreno dai lavoratori ma è oltremodo disinteressato alla struttura produttiva di questo paese. A ciò si sommi l’assenza di un tessuto industriale sufficientemente grande da giustificare una misura del genere, che non a caso, la Cgil, relega solo alle "società a partecipazione statale operanti nei settori strategici di interesse pubblico".

Infine, ma non da ultimo, ci sono le disposizioni per garantire l’effettività della tutela dei diritti. Da buon sindacato neocorporativo, la Cgil incentra tutto sulla tutele giurisdizionale. Il ricorso al giudice, però, oltre a costituire il tipico intervento post festum che solo raramente funziona da deterrente, non garantisce il precario o il lavoratore autonomo dal vedersi non rinnovato il contratto o la consulenza successivamente alla scadenza dei termini. Le modifiche al codice di procedura civile e i diversi indirizzi dati ai giudici nell’interpretazione delle norme e nei fatti e situazioni da prendere in considerazione, poi, soffrono degli stessi vizi di cui si è detto per le riforme proposte ai contratti precari. Ben più utili sarebbero delle norme che aumentassero il potere di autotutela dei lavoratori. Data questa Cgil, però, sarebbe stato inutile scrivere qualcosa relativamente al sabotaggio, di cui troppo spesso i lavoratori vengono accusati (ma di cui ci sarebbe tanto bisogno). Ma se proprio si voleva dare attuazione agli articoli della Costituzione, perché non metterci anche quell’articolo 40 secondo cui "il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano"? Sarebbe stata una bella sfida. Non solo ai vari garanti e alla legge sulla limitazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali (la L. 146/1990) ma anche a questo governo che la sta estendo senza trovare opposizione. Ma, sopratutto, sarebbe stata una sfida con sé stessi, un modo per confrontare la teoria con la pratica sindacale. E forse proprio per questo è meglio soprassedere.

19/02/2016 | Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte.

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La città futura

“Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.”

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